STATUTO

STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA DILETTANTISTICA IN-OUT.

TITOLO 1: Denominazione sede

Art. 1
L’Associazione Arrampicata Sportiva Dilettantistica Valle Pesio, fondata in data 17 ottobre 1994, con sede in Chiusa di Pesio via Vallari n. 68, varia la propria denominazione sociale in Associazione Sportiva dilettantistica INOUT; la rappresentanza legale è assunta dal presidente pro-tempore.

TITOLO 2: Scopi e finalità

Art. 2
L’Associazione Sportiva Dilettantistica INOUT è un’associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, le cariche elettive sono esclusivamente gratuite.

Art. 3
L’Associazione ha come scopo sviluppare ed incentivare la pratica dell’arrampicata sportiva.
A tal fine l’Associazione ha contribuito alla realizzazione della struttura artificiale per l’arrampicata, realizzata dall’Amministrazione Comunale, e sita in Chiusa Pesio località casermette.

Art. 4
La struttura artificiale per l’arrampicata, di proprietà comunale è stata data in gestione all’Associazione Arrampicata Sportiva Valle Pesio (ora INOUT), come da Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27 giugno 1997.
L’accesso alla struttura è consentito solo agli affiliati all’associazione. Per la gestione della struttura si fa riferimento al regolamento che ne determina il funzionamento.

Art. 5
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione Sportiva Dilettantistica INOUT osserva lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione a cui è affiliate.

Art. 6
L’Associazione è costituita a tempo indeterminate.

TITOLO 3: I Soci

Art. 7
L’Associazione Arrampicata Sportiva ha le seguenti categorie di soci:
Soci fondatori –Soci ordinari – Soci onorari – Soci sostenitori
Soci fondatori sono coloro che hanno aderito prioritariamente per dar luogo all’Associazione
Soci Ordinari sono coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Soci Onorari sono coloro che vengono dichiararti tali dall’Assemblea Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo.
Soci Sostenitori sono coloro che versano spontaneamente una certa quota a favore della Società, al fine di aderire agli scopi istituzionali della Società stessa.
Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato in tre mesi dall’inizio dell’anno sportivo/sociale.
Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e strutture, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dei Gruppi.
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Annualmente dovrà essere redatto e approvato dall’Assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario relativo alla stagione conclusa.
Tale documento dovrà essere idoneamente pubblicizzato.

Art. 8
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che dedicano la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello, di educazione, maturità umana e civile ed integrazione sociale.
Per diventare associati occorre presentare domanda di ammissione, redatta su apposito modulo e versare la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, comporta l’esclusione dell’associato.
Le domande di iscrizione presentate dai giovani di età inferiore ai 18 anni, con le formalità di cui sopra, devono essere corredate dall’assenso di chi esercita la patria potestà.
Con la domanda, l’aspirante socio si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo Statuto, eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo di respingere la domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione, restituendo la quota associativa. La deliberazione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda di ammissione, deve essere motivata e non è appellabile.

Art. 9
La qualifica di socio si perde:
per dimissioni (da presentarsi per iscritto)
per esclusione (conseguente a morosità)
per radiazione (pronunciata contro il Socio che commetta azioni disonorevoli o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione)
Sulla proposta di radiazione delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 10
I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente norme di correttezza nei rapporti associative.
A carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti:
– Ammonizione – Sospensione – Radiazione.

TITOLO 4: Le Assemblee

Art. 11
L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all’anno, per l’approvazione dei rendiconti economici-finanziari e morale e per il rinnovo degli Organi sociali (se scaduti).
L’Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.
Può essere richiesta da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, con domanda scritta contenente l’Ordine del Giorno, e presentata al Presidente. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro 30 gg. dalla richiesta.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è indetta e convocata dal Presidente mediante circolare ed avviso affisso, non meno di 10 gg. Prima del giorno stabilito, all’albo della sede sociale. L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, eletto dall’Assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Ad esso spetta constatare la validità e il diritto degli intervenuti all’Assemblea.
L’Assemblea elegge anche un segretario per la redazione del verbale della riunione, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13
L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice, con intervento di almeno metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ ammessa la convocazione nello stesso giorno, purché intercorra tra le due convocazioni un intervallo di almeno un’ora.
Per l’elezione delle cariche sociali l’elezione è a scrutinio segreto, in questo caso sono nominati tre scrutatori per seggio.

Art. 14
Potranno prendere parte all’Assemblea con diritto di voto gli associati regolarmente iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, appartenenti al Gruppo Sportivo da almeno sei mesi, che abbia compiuto la maggiore età.
Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo, risultino esclusi dal godimento dei diritti politici.
Non hanno diritto all’elettorato passivo coloro che abbia rapporti di lavoro retribuito con l’Associazione e coloro che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
In Assemblea ogni socio può rappresentare per delega un solo altro associato.

TITOLO 5: il Consiglio Direttivo

Art. 15
Il Consiglio Direttivo si compone di un presidente e di 4 membri, eletti dall’Assemblea. Ad esso si affianca, in qualità di cooptato, con voto consultivo, un Coordinatore Tecnico, di provate capacità tecnico-sportive, nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri il Vice Presidente.
Può altresì nominare altre figure ritenute utili al buon funzionamento della Società.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì, fra i Soci, il Segretario che può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto ed il Tesoriere-Economo.

Art. 17
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente con maggior anzianità di carica. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di quattro anni.
Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consigliere che per ingiustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice; debbono essere verbalizzate nell’apposito libro sociale dal Segretario o da un Consigliere incaricato, e rese note ai Soci. In caso di parità di voti , prevale il voto di chi presiede.
In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione del dimissionario con il primo dei non eletti, purché eleggibile. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, comportano le dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo.
Le dimissioni del Presidente comportano l’effettuazione di elezioni per la nomina del solo Presidente.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell’Associazione.
E’ investito dei più ampi poteri per la direzione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Art. 18 bis
E’ istituita la Commissione tecnico-consultiva costituita da massimo dieci membri individuati dal Consiglio Direttivo fra i soci che si sono distinti per l’interesse e la partecipazione alle attività dell’Associazione.
La commissione è convocata dal Predente dell’Associazione almeno una volta a trimestre.
I membri durano in carica tre anni e decadono in seguito a tre assenze consecutive dalle riunioni della commissione.

TITOLO 6: Compiti del Presidente

Art.19
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
Di concerto con il Vice Presidente e l’Economo, sentito per quanto compete, il parere del Coordinatore Tecnico, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento dell’Associazione Sportiva (ove non abbia provveduto il Consiglio Direttivo), nel rispetto delle direttive dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto.
Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo

TITOLO 7: il Segretario

Art. 20
Il Segretario di norma redige i verbali.
Attende inoltre alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra Gruppo Sportivo ed Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.

TITOLO 8: il Tesoriere – Economo

Art. 21
Il Tesoriere – Economo si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili.
Provvede altresì alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

TITOLO 9: il Coordinatore Tecnico

Art. 22
Il Coordinatore Tecnico predispone il programma tecnico – sportive. Predispone proposte tecniche da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Provede all’organizzazione tecnica delle attività previste, sperimenta nuove attività.

TITOLO 10: Il Collegio dei Sindaci

Art. 23
Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica 4 anni: I Sindaci, nella prima riunione, eleggono il loro presidente. Il Collegio dei Sindaci sorveglia l’amministrazione, esamina i libri contabili e fa relazione all’Assemblea sull’andamento della gestione amministrativa: Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni stabilite per legge ai Collegi Sindacali.

TITOLO 11: Il Patrimonio

Art. 24
Il patrimonio dell’Associazione sportiva è costituito da:
a)Da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione Sportiva, ivi compreso tutto il materiale ed altro.
b)Dalle quote dei Soci
c)Da eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi
d)Da qualsiasi altro provento per attività svolta dall’Associazione Sportiva
e)Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, sono destinati al miglioramento della vita associativa, ne è assolutamente vietata la distribuzione, in modo diretto o indiretto ai Soci, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 25
Lo scioglimento dell’Associazione Arrampicata Sportiva Dilettantistica Valle Pesio può essere deciso soltanto con l’assenso di almeno i quattro quinti dei soci.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione Sportiva sarà devoluto ad altra associazione avente pari finalità, a condizione che mantenga viva, per quanto possibile, l’attività sportiva intrapresa, o in mancanza ad altra associazione di pubblica utilità.

Art. 26
Per tutto quanto previsto dal presente Statuto, sono valide, per quanto compete, le norme e i regolamenti emanati dalla F.I.S.D. e dal C.O.N.I.
In caso di discordanza, fanno testo le norme dei Codici Civili.